Le vostre opinioni

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L'associazione incontra i Sindaci

media valle del Cesano, 28 settembre 2009

Al Signor
Sindaco del Comune
di Fratte Rosa
Piazza Matteotti, 11
61040 Fratte Rosa (PU)

Al Signor
Sindaco del Comune
di Mondavio
Piazza Matteotti, 2
61040 Mondavio (PU)

Al Signor
Sindaco del Comune
di San Lorenzo in Campo
Piazza Umberto I, 17
61047 San Lorenzo in Campo (PU)

OGGETTO: oggetto: Richiesta di incontro dibattito

Come Lei certo saprà in questi giorni si è costituita nel comprensorio dei comuni di Fratte Rosa, Mondavio e San. Lorenzo in Campo un’associazione culturale denominata “Fusiamoci”. L’associazione, che ho l’onore e l’onere, di presiedere ha lo scopo di promuovere la fusione delle municipalità dei suddetti tre comuni allo scopo di potenziarne la funzione amministrativa e poter affrontare così, in maniera più adeguata, le sempre più difficili incombenze amministrative a beneficio di tutti i cittadini.
Allo scopo di illustrarLe i nostri intenti ed iniziative future vengo, con osservanza, a chiederLe un incontro, presso la sede comunale, con il nostro direttivo. L’incontro, se la riterrà opportuno, potrà essere anche un momento di confronto e di discussione.
Qualora vorrà gentilmente programmare questo incontro Le chiedo di considerare come possibili date tutti i sabato mattina.
Distinti saluti.
Il Presidente

Lettera di presentazione associazione "fusiamoci"

media valle del Cesano, 12 settembre 2009
Al Signor
Sindaco del Comune
di Fratte Rosa
Piazza Matteotti, 11
61040 Fratte Rosa (PU)

Al Signor
Sindaco del Comune
di Mondavio
Piazza Matteotti, 2
61040 Mondavio (PU)

Al Signor
Sindaco del Comune di
San Lorenzo in Campo
Piazza Umberto I, 17
61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Al
Capogruppo Consiliare
del Comune di Fratte Rosa
Gruppo: La Fratte Rosa che Vorrei
Piazza Matteotti, 11
61040 Fratte Rosa (PU)

Al
Capogruppo Consiliare
del Comune di Fratte Rosa
Gruppo: Libertà e Partecipazione
Piazza Matteotti, 11
61040 Fratte Rosa (PU)

Al
Capogruppo Consiliare
del Comune di Mondavio
Gruppo: Mondavio Democratica
Piazza Matteotti, 2
61040 Mondavio (PU)

Al
Capogruppo Consiliare
del Comune di Mondavio
Gruppo: Proviamoci Insieme
Piazza Matteotti, 2
61040 Mondavio (PU)

Al
Capogruppo Consiliare del
Comune di San Lorenzo in Campo
Gruppo: Guardiamo al futuro
Piazza Umberto I, 17
61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Al
Capogruppo Consiliare del
Comune di San Lorenzo in Campo
Gruppo: Laurentini Si
Piazza Umberto I, 17
61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Al
Capogruppo Consiliare del
Comune di San Lorenzo in Campo
Gruppo: Innovazione e Sviluppo
Piazza Umberto I, 17
61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Al Signor
Presidente della Provincia
di Pesaro e Urbino
Via Gramsci, 4
61100 Pesaro

Al Signor
Presidente della Giunta
Regione Marche
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 Ancona

OGGETTO: costituzione associazione per la promozione del comune unico della media valle del Cesano denominata “fusiamoci”

Nella media valle del Cesano si è costituita un’associazione culturale per la promozione del comune unico tra Fratte Rosa, Mondavio e San Lorenzo in Campo come strumento per dare una risposta concreta ai problemi che da troppo tempo attanagliano il nostro territorio.
I Comuni in Italia sono oltre 8.000. Dieci di quelli della nostra provincia non raggiungo i mille abitanti.
Fra vincoli di bilancio, gestione del territorio e servizi al cittadino, le amministrazioni più piccole si trovano sempre più in difficoltà.
Alle ristrettezze di bilancio i Comuni rispondono con le “Unioni dei Comuni”, “Associazione dei Comuni” e "Convenzioni per la gestione di servizi", ma il legislatore ci ha dotato di un mezzo più economico ed efficace, semplicemente applicando il principio cooperativo e cioè creando fra Comuni contermini il cosiddetto "Comune Unico".
La fusione dei comuni della media valle del Cesano è l’opportunità per dare impulso allo sviluppo sociale, economico, politico e culturale di questo nostro territorio.
La fusione di questi Comuni oltre ad essere vantaggiosa da un punto di vista economico, offre numerosi vantaggi anche da un punto di vista qualitativo, attraverso il miglioramento dei servizi, la cura del territorio e il suo sviluppo turistico.
La fusione renderà possibile un uso più efficace delle risorse, risveglierà la progettualità e potrà affrontare le sfide del futuro in modo vincente. È necessario porre un freno al modo frammentato di amministrare la nostra valle; urge quindi che questo territorio sia amministrato da un Comune con un’appropriata dimensione, più forte e con più ricchezza che possa diventare motore di crescita economica.
Un Comune forte garantisce risonanza regionale: il nuovo Comune dovrà essere un’istituzione che possa incidere nei processi decisionali regionali e che possa guardare alla semplificazione amministrativa e al raggiungimento di una sempre maggiore efficienza nell'erogazione di servizi ai cittadini. Un vero e proprio salto di qualità che va nell'ottica del risparmio delle risorse, in un momento in cui queste sono sempre più scarse in special modo per i piccoli comuni che debbono fare salti mortali per assicurare almeno l'ordinaria amministrazione.
Ognuno di questi nostri Comuni, ha ora una propria struttura di governo ma ognuna è oppressa da una propria debolezza strutturale. In un contesto, ormai inevitabile, di federalismo amministrativo i comuni con dimensioni non adeguate non riusciranno più a rispondere alle esigenze dei propri cittadini.
Forse siamo solo degli ingenui sognatori, ma restiamo convinti che se un progetto è valido, quel progetto prima o poi troverà applicazione nella propria comunità. Per questi motivi Vi chiediamo di sostenere la nostra iniziativa e di aiutarci a promuovere questo progetto.
Rimanendo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e per tutte le iniziative che Vorrete intraprendere a nostro sostegno ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente

E' nata l'associazione "fusiamoci"

Dopo diversi incontri i sostenitori del comune unico della media valle del Cesano, frutto della fusione dei comuni di Fratte Rosa, Mondavio e San Lorenzo in Campo, hanno deciso di costituire un'associazione culturale denominata Fusiamoci.
Le motivazioni che stanno alla base della scelta risiedono nel fatto che i soci considerano l’attuale divisione amministrativa della media valle del Cesano un fattore che limita lo sviluppo economico, culturale e politico della comunità.
Le finalità dell'associazione sono affermate nello statuto integralmente riportato in calce.
L'assemblea dei soci fondatori ha eletto quali componenti del Consiglio Direttivo:
Paolo Rosini di San Michele al Fiume alla carica di Presidente
Claudio Befera di Torre San Marco alla carica di Segretario
Antonio Barbado, Lamberto Barbadoro e Stefano Tenti, tutti di San Lorenzo in Campo, alla carica di consiglieri.

Errata corrige

Nel numero 4 – Agosto 2009 - del periodico Inchiostro Libero è stato pubblicato un articolo titolato “Un comune unico della Media Valcesano” ,
Gli autori hanno scritto che “esistono numerosi casi documentati di fusioni , nati da iniziative promosse da cittadini o da amministrazioni locali”, citando di seguito nove nuovi comuni.
In realtà nei nove territori citati sono attive iniziative per la promozione o costituzione dei relativi nuovi comuni unici.
I nuovi comuni recentemente istituiti da fusione di più comuni di cui gli autori hanno notizia sono quello di Ledro, Campolongo Tapogliano, San Siro, Mosso e Due Carrare.
Il testo corretto è:
“In Italia esistono numerosi casi documentati di iniziative promosse da cittadini o da amministrazioni locali volte a favorire questo processo. La ricerca nel web della parola "comune unico" restituisce oltre 7.000 collegamenti. Alcuni di questi documenti promuovono la nascita del:”
Gli autori chiedono scusa ai lettori e alla redazione per l’errore commesso derivante da un refuso nella stesura del documento con strumenti elettronici.

Comunicato stampa 18 luglio 2009

Il sistema amministrativo territoriale attuale, in vigore dalla fine dell’ottocento, si rivela indiscutibilmente inadeguato a soddisfare le moderne esigenze dei comuni. È per questa ragione che il riordino territoriale appare sempre più necessario per agire in una comunità moderna ed efficiente.
Dimostrazione di ciò è la comparsa di molteplici organismi paralleli e sovrapposti a comuni e provincia, costituiti a causa della impossibilità tecnica economica che hanno molti dei 67 comuni della provincia di Pesaro e Urbino (di cui 10 con meno di mille abitanti) di svolgere il loro compito primario, cioè erogare ai cittadini servizi di qualità a costi adeguati.
Per far fronte a questa esigenza, oltre alle forme di cooperazione sinora attuate dalle amministrazioni, esiste un’innovativa possibilità, fortemente incentivata dalle vigenti norme ordinarie e prevista dalla costituzione italiana: la creazione di un comune unico frutto della “fusione” tra più comuni contigui.
In Italia esistono numerosi casi documentati di iniziative promosse da cittadini o da amministrazioni locali volte a favorire questo processo. La ricerca nel web della parola "comune unico" restituisce oltre 7.000 collegamenti. Alcuni di questi documenti promuovono la nascita del:
· comune unico dell’Isola d’Ischia, provincia di Napoli, comprendente i comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara-Fontana;
· comune unico Subequano, provincia di Aquila, comprendente i comuni di Acciano, Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel Di Ieri, Goriano Sicoli e Gagliano Aterno;
· comune Unico del Casentino, provincia di Arezzo, comprendente i comuni Stia, Pratovecchio, Poppi, Bibbiena, Castel S.Niccolò, Montemignaio, Castel Focognano, Talla, Ortignano Raggiolo, Subbiano, Capolona, Chiusi della Verna e Chitignano;
· comune unico della Versilia, provincia di Lucca, comprendente i comuni Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Stazzema;
· comune unico di Bioggio, provincia di Brescia, comprendente i comuni di Bioggio ed Iseo;
· comune unico del Savuto, provincia di Cosenza, comprendente i comuni di Rogliano, Santo Stefano; Marzi e Mangone;
· comune unico di Valsaviore, provincia di Brescia, comprendente i comuni di Cedegolo, Berzo Demo e Cevo Saviore dell’Adamello
· comune unico di Capriasca, provincia di Brescia, che prevede l’accorpamento a Caprisca dei comuni di Bidogno, Corticiasca e Lugaggia;
· comune unico tra Conegliano e Vittorio Veneto, provincia di Treviso.
Casi del genere sono rintracciabili anche nella nostra provincia, ad esempio i cinque comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola e Tavullia discutono da tempo sull’opportunità di costituire il comune unico del Pian del Bruscolo che, con circa trentamila abitanti, diventerebbe il terzo comune della provincia di Pesaro e Urbino.
Due comunità delle regioni Trentino Alto Adige e Lombardia si sono spinte oltre. I cittadini dei comuni di Bezzecca, Concei, Molina, Pieve, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra della provincia di Trento, hanno sancito, con un recente referendum che ha decretato la vittoria schiacciante del fronte del “si”, la nascita del nuovo comune di Ledro. Alla fine di quest’anno i cittadini del comune di Ledro saranno chiamati a votare il sindaco e i consiglieri del nuovo comune. Nel 2002 la Regione Lombardia, a seguito di consultazione popolare, ha istituito il nuovo comune di San Siro della provincia di Como, mediante fusione dei comuni di Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico.
Tutti i gruppi di cittadini sopraelencati, uniti nelle più disparate forme di partecipazione democratica, sono spinti dal desiderio di raggiungere lo stesso obbiettivo in cui credono i sostenitori del comune unico della media valle del Cesano, risultato della fusione dei comuni di Fratte Rosa, Mondavio e San Lorenzo in Campo: la crescita sociale, economica, culturale e politica delle rispettive comunità.
Animati da questo desiderio, un gruppo di cittadini di Fratte Rosa, Mondavio e San Lorenzo in Campo propone di aprire il dibattito e il confronto
sull’opportunità di costituire questo nuovo comune, che con circa 8.400 abitanti, diventerebbe l’ottavo comune della provincia di Pesaro e Urbino
La fusione dei comuni è fortemente sostenuta finanziariamente dallo stato e dalle regioni, con l’obbiettivo principale di razionalizzare l’uso delle magre risorse finanziarie disponibili. Ai nuovi comuni derivanti da fusione le norme riconoscono un incremento del 20% dei trasferimenti per dieci anni e il 50% del risparmio generato.
I maggiori finanziamenti e contributi statali potranno essere utilizzati per fornire servizi migliori alla comunità e soddisfare i bisogni dei cittadini.
La proposta pur avendo finalità di carattere economico, volte a generare risparmi e riduzione degli sprechi, genera indiscussi vantaggi sociali e politici. Un comune più grande avrebbe un maggiore potere rappresentativo, essendo composto da un numero più alto di persone che andrebbero a formare un gruppo politico più forte con più possibilità di vedere approvate le proprie richieste.
Un comune più grande sarebbe più efficiente nel garantire ai suoi abitanti attività culturali e strutture educative, sportive e ricreative, indispensabili per crescere e vivere in un ambiente sano e ben sviluppato.
Si otterrebbero infine notevoli vantaggi nello svolgimento di attività di programmazione, dato che un comune più grande potrebbe destinare le singole porzioni di territorio agli usi più compatibili alla natura del territorio stesso: si avrebbero così zone produttive concentrate, zone con vocazione turistica salvaguardate da elementi di disturbo, zone agricole non contaminate da fattori inquinanti esterni come industrie nocive e discariche.
Il nuovo comune potrebbe avere in tal modo uno sviluppo economico programmato e funzionale alle caratteristiche del territorio.
Il dibattito sull’opportunità di fondere Fratte Rosa, Mondavio e San Lorenzo in Campo, potrà certamente dar vita ad interessanti discussioni e a buone idee per il futuro della nostra comunità.
Per favorire il dibattito è stato aperto un blog all’indirizzo www.comunicovalcesano.blogspot.com dove è possibile inviare le proprie gradite opinioni.

Popolazione e territorio


Dati attuali
Dati ISTAT 2008 – Comuni ordinati per popolazione residente

Dati dopo la fusione
Comuni ordinati per popolazione residente

Norme

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 10
Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche
Art. 1 - Oggetto
1. La presente legge detta i criteri per il riordinamento dei comuni attraverso l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'incentivazione delle fusioni e delle unioni di comuni, nonché ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali, ai sensi degli articoli 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Essa disciplina, altresì, la partecipazione della Regione al procedimento per la istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali, nonché la promozione e il coordinamento dell'iniziativa dei comuni in materia, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, e 133, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 142/1990.
TITOLO II - Istituzione di nuovi comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali
Art. 2 - Istituzione di nuovi comuni
1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:
a) fusione di due o più comuni contermini;
b) erezione in comune o in comuni autonomi di una o più borgate o frazioni di uno stesso comune.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
Art. 3 - Mutamento delle circoscrizioni comunali
1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi:
a) incorporazione di un comune in un altro contermine;
b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua incorporazione in un comune contermine;
c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermine o di altro comune.
2. Ai fini della presente legge, all'incorporazione di comune in altro comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più comuni contermini.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non si applica il limite minimo di popolazione stabilito all'articolo 2 comma 2.
Art. 4 - Mutamento delle denominazioni comunali
1. Il mutamento delle denominazioni dei comuni può aver luogo in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano peculiari esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.
2. Il mutamento di cui al comma 1 non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.
TITOLO III - Programmazione e incentivazione del riordino territoriale dei comuni
Art. 5
Abrogato dall'art. 8, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2.
Art. 6
Abrogato dall'art. 8, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2.
Art. 7
Abrogato dall'art. 8, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2.
TITOLO IV - Norme procedurali
Art. 8 - Iniziativa legislativa regionale
1. L'iniziativa legislativa regionale per l'istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 44 dello Statuto regionale.
2. Alle proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le norme di cui alla L.R. 5 settembre 1974, n. 23, nonché le norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, ciascun consiglio comunale o la maggioranza degli elettori residenti in comuni, frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della presente legge, possono fare richiesta adeguatamente motivata alla giunta regionale affinché promuova la procedura per la presentazione di una propria proposta di legge.
4. Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/1974. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione qualora alla richiesta venga dato corso secondo quanto previsto al comma 5.
5. La giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, nonchè la sua conformità al programma di riordinamento territoriale, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni. In caso contrario, la giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare.
Art. 9 - Pareri dei consigli comunali e provinciali
1. La proposta di legge di cui all'articolo 8, ritualmente presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.
2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente commissione del consiglio regionale, che la trasmette con propria relazione al consiglio stesso.
Art. 10 - Referendum consultivo
1. Il Consiglio regionale, dopo che la commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di cui all'articolo 8, delibera sulla indizione del referendum consultivo sulla proposta di legge.
2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1.
3. La data di effettuazione è fissata a norma dell'articolo 8, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 18.
4. La mancata pronuncia favorevole sul referendum comporta la decadenza della proposta di legge.
TITOLO V - Norme di organizzazione e sulla successione nei rapporti
Art. 11 - Rinnovo dei consigli comunali
1. Per il rinnovo dei consigli comunali, conseguente alla istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, si applicano le disposizioni delle leggi della Repubblica.
Art. 12 - Partecipazione e decentramento. I municipi
1. Lo statuto del comune di nuova istituzione ovvero del comune la cui circoscrizione risulti ampliata stabilisce disposizioni che assicurino alle collettività facenti parte dei comuni di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. La legge regionale istitutiva di nuovi comuni mediante la fusione di due o più comuni contermini prevede, ai sensi dell'articolo 12 della legge 142/1990, nei comuni di origine, l'istituzione di municipi aventi il compito di gestire i servizi di base, nonchè altre funzioni delegate dal comune di nuova istituzione, demandandone la effettiva costituzione e la relativa disciplina allo statuto comunale.
Art. 13 - Successione nei rapporti
1. Il comune di nuova istituzione ovvero il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio e alla popolazione appartenenti ai comuni d'origine o da questi sottratti.
2. E' altresì trasferito, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, tutto il personale ovvero una quota proporzionale del personale dei comuni d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.
3. Il comune la cui circoscrizione risulti ampliata adotta le modifiche statutarie che si rendano necessarie entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento. I regolamenti, gli strumenti urbanistici e i provvedimenti amministrativi dei comuni di origine restano in vigore per la parte di territorio interessata, in quanto compatibili con l'ordinamento del comune la cui circoscrizione risulti ampliata, sino a quando questo non provvede in merito.
4. Il comune di nuova istituzione delibera il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento.
TITOLO VI - Deleghe alle province
Art. 14 - Funzioni delegate
1. La provincia competente per territorio è delegata a provvedere, su richiesta motivata dei consigli comunali interessati:
a) alla adozione dei provvedimenti necessari alla regolazione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'articolo 13;
b) alla determinazione e rettifica dei confini comunali, ai sensi dell'articolo 15.
Art. 15 - Determinazione e rettifica dei confini
1. Qualora il confine fra due o più comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo, anche al fine di rimuovere disfunzioni operative nella gestione economica dei servizi. L'accordo è trasmesso alla provincia competente per territorio per l'adozione del relativo provvedimento conforme.
2. Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione e la rettifica è effettuata direttamente dalla provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri.
Art. 16 - Comunicazioni e provvedimenti sostitutivi
1. Le province devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli precedenti alla giunta regionale.
2. Le province devono adottare i provvedimenti di competenza, in base alla deleghe di cui al presente titolo, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione spettante ai comuni interessati. In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.
Art. 17 - Rapporti finanziari
1. Le spese sostenute dalle province in conseguenza dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.
2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale su richiesta e di concerto con la provincia interessata.
TITOLO VII - Promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni per la istituzione di nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 18 - Iniziativa per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. L'iniziativa di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, diretta alla istituzione di nuove province o al mutamento delle circoscrizioni provinciali, spetta rispettivamente, a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nella istituenda provincia ovvero a ciascuno dei comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente modificazione.
2. L'iniziativa deve conformarsi ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 142/1990 e deve altresì conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consigli stessi.
Art. 19 - Promozione dell'iniziativa comunale
1. La Regione, sulla base dei propri atti generali di programmazione, provvede, mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, ad indicare le aree in relazione alle quali, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibrio economico sociale e culturale del territorio regionale, è valutato opportuno l'esercizio, da parte dei comuni, dell'iniziativa di cui all'articolo 18.
2. La determinazione di cui al comma 1 può essere assunta anche nell'ambito della deliberazione sul
programma di riordinamento territoriale previsto dall'articolo 5 o in occasione dell'aggiornamento di questo.
3. L'indicazione regionale non comporta vincolo o limite per la libertà dei comuni di esercitare l'iniziativa per la istituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali.
Art. 20 - Coordinamento dell'iniziativa comunale
1. Le deliberazioni con le quali uno o più comuni abbiano esercitato l'iniziativa di cui all'articolo 18 sono trasmesse alla giunta regionale e da questa inviate agli altri comuni cui compete esprimersi per l'adesione all'iniziativa stessa e alle province interessate.
2. Le province e i comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa entro novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla giunta regionale ai sensi del comma 1.
Art. 21 - Parere della Regione
1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 20, l'iniziativa per la costituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali abbia conseguito l'adesione dei comuni e delle popolazioni interessate nella misura determinata dal comma 2 dell'articolo 18, la Regione esprime, entro novanta giorni, il proprio motivato parere mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.
2. La deliberazione del consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni e delle province, è trasmessa ai presidenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica.
Art. 22 - Norme finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Assegnazione di contributi decennali straordinari ai comuni per incentivarne la fusione".
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Assegnazione di contributi decennali aggiuntivi ai comuni per incentivarne l'unione".
3. Per fronteggiare le spese previste dall'articolo 17, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle province relative alla unione e fusione dei comuni".
4. La copertura delle spese autorizzate sarà assicurata mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali attribuite a titolo di ripartizione del fondo comune di cui alla legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 2
Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi
Art. 1 - Finalità
1. La Regione promuove il riordino territoriale e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni,
con specifico riguardo per quelli di minore dimensione demografica.
2. La Regione promuove, in particolare, le unioni e le fusioni di Comuni.
Art. 2 - Procedimento di approvazione del programma di riordino territoriale
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale approva il programma di riordino territoriale concordato con la Conferenza regionale delle autonomie.
2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
Art. 3 - Contenuto del programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale contiene:
a) gli indici generali di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico;
b) la ricognizione degli ambiti territoriali per la gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.
Costituiscono in ogni caso ambiti territoriali, ai fini del riordino, quelli delle unioni e delle Comunità montane;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari.
2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a tremila abitanti.
Art. 4 - Contributi finanziari
1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni di Comuni, concede:
a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
c) contributi straordinari per investimenti infra-strutturali relativi alla costituzione di unioni ed alle fusioni di Comuni;
d) contributi straordinari per spese correnti relative alla costituzione di unioni ed alle fusioni di Comuni.
2. Non sono corrisposti contributi alle unioni di Comuni comprese in tutto o in parte in una Comunità montana o con questa coincidenti.
3. I contributi sono graduati in rapporto alla minore dimensione demografica dei Comuni, nonché al numero ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.
4. I contributi ordinari sono concessi anche nel caso in cui la funzione o il servizio sia gestito in forma associata per conto di parte dei Comuni compresi nell'unione o nella Comunità montana.
5. I contributi straordinari per le fusioni sono pari almeno al doppio di quelli spettanti ad una unione in eguali condizioni.
Art. 5 - Supporto tecnico ed amministrativo
1. La Regione fornisce ai Comuni interessati il supporto tecnico ed amministrativo per le unioni e fusioni di Comuni e per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
Art. 6 - Priorità
1. I contributi annuali ordinari e straordinari ed il supporto tecnico e amministrativo sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:
a) fusioni di Comuni;
b) unioni di Comuni.
2. Il programma di riordino territoriale individua la quota dei contributi da destinare alle Comunità montane per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
3. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri contributi regionali assegnati alle Comunità montane per l'esercizio associato della stessa funzione o servizio.
Art. 7 - Disposizioni finanziarie
1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 1.032.913,80 per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4; di euro 103.291,38 per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per la somma di euro 516.456,90, mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.02 del bilancio di previsione per l'anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 1, elenco 2 per euro 260.000,00 e alla partita 5, elenco 2 per euro 256.456,90; per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 2002/2004 nell'UPB 2.08.02 proiezione per l'anno 2003 di cui alla partita 5, elenco 2;
b) per la somma di euro 51.645,69, mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 31/2001, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione per l'anno 2002, accantonamento di cui alla partita 5, elenco 1, per la somma di euro 51.645,69 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 2002/2004 nell'UPB 2.08.01 proiezione per l'anno 2003 di cui alla partita 5, elenco 1.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nella relativa UPB a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 del bilancio di previsione per l'anno 2002 sono ridotti rispettivamente di euro 51.645,69 ed euro 516.456,90.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo I - Comune
Art. 13. Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Art. 15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Art. 16. Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
Articolo 15
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Art. 16 Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
Art. 17 Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Finanziaria 2008
Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le vigenti disposizioni sul patto di stabilità. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune. I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
COSTITUZIONE ITALIANA
Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [cfr. art. 70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [cfr. art. 3]. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Ci sono riusciti

Ledro: l’unione è passata
Referendum sul Comune unico in val di Ledro: molti votanti e molti sì.
di Chiara Turrini
Sembra facile dire unione. Unione in Europa, unione tra regioni, unione tra vicini di casa. Tutti rapporti che sulla carta sembrano scontati, quasi dovuti, specialmente nel 2008, dopo che l’Ue è ormai certezza e la società si sta evolvendo lungo la via del fare rete e del cooperare. Ma se dieci anni fa si fosse chiesto ai sindaci della val di Ledro quale destino sarebbe toccato ai loro sei comuni, probabilmente nemmeno le più rosee previsioni avrebbero parlato di unità. E invece. All’indomani del referendum consultivo per il Comune unico, è grande la soddisfazione e l’aspettativa per il futuro della valle. 4058 persone, tra abitanti di Molina, Pieve, Bezzecca, Concei, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra hanno deciso di diventare cittadini del comune di Ledro. Schiaccianti le percentuali per il Sì: 74,39% contro un No esiguo che si è fermato al 25,61%.
Molina e Pieve hanno registrato un quasi plebiscito, con un 85,98% e un 83,85% per l’unità municipale, mentre Concei, roccaforte del dissenso, ha confermato le aspettative di incertezza con percentuali di No fino al 41,84% .
Da Concei infatti è partita un’eco di dubbi risuonata in tutta la Valle. L’assessore dei Verdi Sandro De Guelmi aveva espresso le proprie perplessità riguardo al futuro della valle, in particolare in materia di sviluppo ecosostenibile e della spinosa questione di Tremalzo. Preoccupazioni legittime, se si considerano i diversi gradi di sviluppo ed apertura di una valle, quella di Ledro, omogenea dal punto di vista storico, tradizionale, pastorale e sociale, ma variegata sul piano economico. L’industria e lo sviluppo sono penetrati in valle attraverso le segherie e il turismo, ma Concei ha conservato un occhio di riguardo per le questioni ambientali. La piccola val di Concei è una delle realtà meno toccate dall’urbanizzazione e dal traffico della modernità. Ma il risultato dei No vuole essere, secondo De Guelmi, la prova che la decisione è stata ponderata e consapevole, e non un’adesione incondizionata ed acritica.
Difficile anche persuadere le vecchie generazioni, le più attaccate alla tradizionale presenza del Municipio in piazza e del sindaco come vicino di casa. Infatti una delle problematiche che il frazionamento comunale portava con sé, oltre agli alti costi di gestione, era quello della politica locale. Non è facile mettere insieme una lista in vista delle elezioni, figurarsi due: difficile garantire un minimo di scelta democratica, con candidati spesso "forzati" dalla contingenza del voto e disinteressati a partecipare sul serio alla vita della comunità. Questo ha permesso l’ascesa di pochi gruppi locali, spesso vere e proprie famiglie, che mantenevano il potere per anni nel loro comune, a scapito della dialettica politica. I nodi ardui da sciogliere nell’accordare tutte le parti in gioco hanno riguardato soprattutto gli usi civici, i territori di caccia, - segno che le tradizioni, specie quelle venatorie, contano ancora, e pure molto - e la gestione delle Pro Loco. Siccome niente è solo bianco o solo nero, si è scelta la strada del grigio, il compromesso: gli usi civici rimarranno in capo alle singole comunità, mentre verrà eletta la figura del "prosindaco" addetto alla gestione comunale degli usi. Sezioni di caccia e Pro Loco restano così come sono, a carattere locale.
Tutte le forze politiche ledrensi si sono coalizzate per arrivare al Comune unico, collaborando al di là del partito di appartenenza e coinvolgendo anche figure istituzionali per la comunità come il parroco. L’unità di valle era in vigore già da tempo a livello parrocchiale, con scambi e dialogo frequenti tra comuni e tra fedeli, e dunque un impulso forte è stato dato dal mondo religioso, che ha parecchio peso politico tra i valligiani.
Lo storico risultato del Sì è sintomo di un cambiamento di mentalità. Messi da parte gli individualismi e le paure di perdere voce in capitolo, i ledrensi hanno rinunciato al loro piccolo orticello per scegliere il bene comune. E la decisione di unificare è venuta dal basso. Dopo un lavoro di squadra durato un anno, durante il quale i sei comuni hanno superato incomprensioni e campanilismi per fare fronte comune, ora spetta alla Regione concretizzare con un disegno di legge l’esistenza del nuovo ente. La Provincia si è sempre schierata a favore del Comune unico, tanto che Dellai è intervenuto all’ultima delle serate informative indette per convincere la popolazione ad andare a votare. "Gli egoismi sono stati sconfitti – dicono dalla valle di Ledro i promotori del Sì – e questo non vuole essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza".

www.questotrentino.it

Ci stanno provando

Valle Subequena: la fusione dei Comuni
di Adelchi Di Cato
Dal 1990 a oggi molte leggi si sono susseguite, dalla 142/90 al più recente Dlgs 244/07, con l’intendo di favorire la riorganizzazione degli Enti locali, con particolare riguardo alla fusione e/o accorpamento dei piccoli comuni. Nella valle Subequana, su iniziativa di un cittadino si è costituito un movimento di opinione che, attraverso un forum aperto sul blog del Comitato pro Valle Subequana - www.comitatoprovallesubequana.blog.tiscali.it -, ha proposto la creazione del Comune Unico Subequano – previa fusione dei sette consigli comunali esistenti. La discussione è già a buon punto, la stampa locale ne ha dato notizia, riportando anche la contrarietà, scontata purtroppo, degli attuali Sindaci. Si tratta di una proposta di studio importante per ridefinire il futuro dei micro Comuni Subequani ma, se Lei sarà favorevole, può interessare l’intera struttura dei piccoli comuni Abruzzesi. E’ infatti in gioco la nuova politica delle fusioni che le Regioni sono chiamate a fare, Lei per l’Abruzzo, per rivitalizzare il Comune come istituzione.
E’ pure in gioco, secondo lo scrivente, il progetto di un nuovo Abruzzo che così potrà andare a compimento tramite l’introduzione dell’istituendo federalismo fiscale. Occorre offrire, da parte Vostra, al cittadino l’opportunità di dare un salutare scossone a strutture che possono solo essere mantenute ma non migliorate, chiamandolo direttamente a costruire i nuovi Comuni, informandolo, consultandolo sulle dimensioni e caratteristiche di questi ultimi, rendendolo soprattutto consapevole dell’opportunità che gli si offre, di dare un vero senso alla parola partecipazione.
Solo la consapevolezza di potere partecipare a decisioni importanti rende vitale nel singolo la democrazia. Una chiara distinzione va fatta tra l’esercizio della democrazia che coinvolge direttamente il cittadino e la realtà del coesistere di un gran numero di poteri locali il cui dialogo reciproco è troppo influenzato da rivalità di campanile se non interpersonali. Partendo dalla convinzione che per funzionare correttamente i meccanismi della democrazia devono disporre di un numero sufficiente di cittadini.
Democrazia significa infatti poter scegliere liberamente, senza condizionamenti e, se del caso, poter promuovere un’alternativa. Il numero esiguo degli abitanti di troppi Comuni Abruzzesi, non solo, impedisce di fatto, o comunque rende difficile un processo pienamente democratico. Comuni più forti e finanziariamente più autonomi sono sicuramente meglio in grado di sostenere e coordinare progetti di rilancio economico e di aumentare i servizi ai propri cittadini.
È anche per questo che crediamo in un Vostro autorevole contributo al processo delle fusioni che, può arrivare da questa neonata legislatura, sia determinante per la nascita di un “Nuovo Comune Abruzzese”. È vivo il bisogno nei centri minori, dove si sconta, peraltro, la contrarietà degli amanti dello status quo – quasi tutti politici locali di lungo corso- , di estendere il troppo angusto territorio oramai insufficiente al razionale impianto di pubblici servizi.
Siamo altresì convinti che non meno sentita sia la necessità da parte di Comuni e frazioni di Comuni delle nostre campagne di raggruppare le loro membra disperse e costituirle in un organismo più forte e vitale, capace di fronteggiare con successo l’incipiente federalismo fiscale e le nuove esigenze della vita.
Certo nel nostro Paese occorre reagire oramai contro l’eccessivo spirito misoneista che si manifesta specie nel campo delle amministrazioni comunali, in certe località le quali, mentre dipendono in gran parte dal centro limitrofo il loro sviluppo e la loro floridezza presente, si trincerano poi dietro considerazioni di serafica rigidezza, per non avere contatto di sorta col vicino, quando invece,le forze riunite di questi enti farebbero la fortuna dell’avvenire e l’utile di tutto il Paese. Si pensi alle recenti misure legislative che impongono ai Comuni nuove aggravate competenze ed oneri finanziari e che presuppongono l’esistenza di comunità locali organizzate almeno dal profilo amministrativo e discretamente capaci dal lato finanziario affinché l’indispensabile aiuto dello Stato e della Regione non risulti, alla fine dispersivo e pertanto dequalificato per non dire inutile.
Urge quindi ridare al Comune una propria dimensione realmente autonoma e riavvicinare maggiormente il cittadino alle istituzioni. Un obiettivo ambizioso quello proposto per la Valle Subequana, ma importante per un paese moderno e democratico. Una delle strade per raggiungerlo, secondo noi, passa attraverso la fusione dei Comuni. Ma come, si chiederà qualcuno, per decentralizzare lo Stato si aboliscono enti locali? No! È ben vero il contrario!
Uno Stato moderno ha bisogno di Comuni solidi sia sotto il profilo finanziario, che gestionale, solo così potranno avere voce in capitolo nella vita politica e amministrativa. Gli attuali Comuni abruzzesi sono sorti quando l’Italia aveva ancora un’economia di tipo prevalentemente rurale. Oggi tutto è mutato: le basi economiche,i rapporti con la gente, l’immagine dello Stato.
Deve cambiare anche il Comune! Una società che non accetta il mutamento è una società senza futuro. Gestire le eredità del passato non significa conservarle tali e quali, ma salvaguardarne lo spirito adeguandole ai tempi moderni. Oggi si tratta quindi che Lei, per la Regione Abruzzo, dia una svolta decisiva alla rifondazione del Comune Abruzzese.
Si tratta di un processo in corso anche in altre parti d’Italia e di grande attualità in altri paesi europei. Ma come saranno questi nuovi Comuni? Noi siamo sicuri che saranno più forti, più democratici e garantiranno la continuità con il passato. D’altra parte Comuni più grandi dovrebbero poter garantire un maggiore ricambio politico, anche perché i compiti a cui saranno chiamati diventano più interessanti e quindi gratificanti. Nel corso degli ultimi decenni si è chiesto ai Comuni di assumere competenze sempre più vaste nei settori della scuola, della protezione dell’ambiente, dell’approvvigionamento idrico, dei trasporti; Per gestire questi compiti sono necessari specialisti, che un piccolo Comune non può permettersi. Per questo il Nuovo Comune potrà disporre di maggiori mezzi finanziari e la Regione dovrà essere pronta a sborsare di tasca propria e a continuare a gestire con criteri di equità la perequazione fiscale tra Comuni ricchi e Comuni meno fortunati. Nella nuova geografia dei Comuni, che si dovrebbe delineare, possiamo intravedere due tipologie tra loro complementari: i Comuni metropolitani e quelli periferici.
Le città avranno il compito di creare servizi e ricchezza per diventare i motori della crescita economica. Alle periferie toccherà invece un ruolo importante di conservazione e di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Il Comune che dovrebbe nascere dalla fusione e/o accorpamento avrà un’identità ben precisa, non più legata al singolo campanile.
L’attività del nuovo Comune dovrà comunque essere imperniata su regole del gioco diverse, che rimettono in discussione compiti e competenze, per porre il cittadino al centro della politica. Il nuovo Comune dovrà infatti tornare ad essere uno strumento di TUTTI i cittadini, non di poche famiglie come, purtroppo, avviene oggi in molte nostre piccole realtà. Loro, i cittadini, devono riappropriarsi dei processi decisionali a scalare, locali e regionali.
La fusione renderà necessariamente possibile un uso più efficace delle risorse, risveglierà la progettualità, diffonderà passione, ottimismo e voglia di fare diventando, di conseguenza, anche un valido strumento di lotta all’astensionismo dilagante.
www.abruzzoliberale.it


La fusione dei comuni (progetto per il Friuli V.G.)
La necessità e il coraggio di cambiare.
forum de Il legno storto
Si tratta di una proposta di studio importante per ridefinire i futuri Comuni Friulani. E’ infatti in gioco la nuova politica delle fusioni, voluta e favorita dalla Regione per rivitalizzare il Comune come istituzione. E’ pure in gioco il progetto di un nuovo Friuli che così potrà andare a compimento tramite l’introduzione del tanto atteso federalismo fiscale.
Occorre offrire al cittadino l’opportunità di dare un salutare scossone a strutture che possono solo essere mantenute ma non migliorate, chiamandolo direttamente a costruire i nuovi Comuni, informandolo, consultandolo sulle dimensioni e caratteristiche di questi ultimi, rendendolo soprattutto consapevole dell’opportunità che gli si offre, di dare un vero senso alla parola partecipazione.
Solo la consapevolezza di potere partecipare a decisioni importanti rende vitale nel singolo la democrazia. Una chiara distinzione va fatta tra l’esercizio della democrazia che coinvolge direttamente il cittadino e la realtà del coesistere di un gran numero di poteri locali il cui dialogo reciproco è troppo influenzato da rivalità di campanile se non interpersonali.
Per funzionare correttamente i meccanismi della democrazia devono disporre di un numero sufficiente di cittadini. Democrazia significa infatti poter scegliere liberamente, senza condizionamenti e, se del caso, poter promuovere un’alternativa. Il numero esiguo degli abitanti di troppi Comuni friulani impedisce, di fatto, o comunque rende difficile un processo pienamente democratico.
Comuni più forti e finanziariamente più autonomi sono sicuramente meglio in grado di sostenere e coordinare progetti di rilancio economico e di aumentare i servizi ai propri cittadini. È anche per questo che crediamo nel processo delle fusioni e, più in generale, nella nascita di un “Nuovo Comune Friulano”. È vivo il bisogno e profondamente sentito dai centri,di estendere il troppo angusto territorio oramai insufficiente al razionale impianto di pubblici servizi; ma non è meno sentita la necessità da parte di Comuni e frazioni di Comuni delle nostre campagne di raggruppare le loro membra disperse e costituirle in un organismo più forte e vitale, capace di fronteggiare con successo le nuove esigenze della vita.
Certo nel nostro Paese occorre reagire oramai contro l’eccessivo spirito misoneista che si manifesta specie nel campo delle amministrazioni comunali, in certe località le quali, mentre dipendono in gran parte dal centro limitrofo il loro sviluppo e la loro floridezza presente, si trincerano poi dietro considerazioni di serafica rigidezza, per non avere contatto di sorta col vicino, quando invece, le forze riunite di questi enti farebbero la fortuna dell’avvenire e l’utile di tutto il Paese.
Si pensi alle recenti misure legislative che impongono ai Comuni nuove aggravate competenze ed oneri finanziari e che presuppongono l’esistenza di comunità locali organizzate almeno dal profilo amministrativo e discretamente capaci dal lato finanziario affinché l’indispensabile aiuto dello Stato e della Regione non risulti, alla fine dispersivo e pertanto dequalificato per non dire inutile.
Urge quindi ridare al Comune una propria dimensione realmente autonoma. È necessario porre un freno alla centralizzazione dello Stato e riavvicinare maggiormente il cittadino alle istituzioni. Un obiettivo ambizioso, ma importante per un paese democratico. Una delle strade per raggiungerlo passa attraverso la fusione dei Comuni. Ma come, si chiederà qualcuno, per decentralizzare lo Stato si aboliscono enti locali? È ben vero il contrario! Sempre più Comuni si confrontano con gravi problemi finanziari e faticano a trovare persone disposte a gestirli.