Norme

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 10
Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche
Art. 1 - Oggetto
1. La presente legge detta i criteri per il riordinamento dei comuni attraverso l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'incentivazione delle fusioni e delle unioni di comuni, nonché ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali, ai sensi degli articoli 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Essa disciplina, altresì, la partecipazione della Regione al procedimento per la istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali, nonché la promozione e il coordinamento dell'iniziativa dei comuni in materia, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, e 133, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 142/1990.
TITOLO II - Istituzione di nuovi comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali
Art. 2 - Istituzione di nuovi comuni
1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:
a) fusione di due o più comuni contermini;
b) erezione in comune o in comuni autonomi di una o più borgate o frazioni di uno stesso comune.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
Art. 3 - Mutamento delle circoscrizioni comunali
1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi:
a) incorporazione di un comune in un altro contermine;
b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua incorporazione in un comune contermine;
c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermine o di altro comune.
2. Ai fini della presente legge, all'incorporazione di comune in altro comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più comuni contermini.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non si applica il limite minimo di popolazione stabilito all'articolo 2 comma 2.
Art. 4 - Mutamento delle denominazioni comunali
1. Il mutamento delle denominazioni dei comuni può aver luogo in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano peculiari esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.
2. Il mutamento di cui al comma 1 non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.
TITOLO III - Programmazione e incentivazione del riordino territoriale dei comuni
Art. 5
Abrogato dall'art. 8, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2.
Art. 6
Abrogato dall'art. 8, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2.
Art. 7
Abrogato dall'art. 8, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2.
TITOLO IV - Norme procedurali
Art. 8 - Iniziativa legislativa regionale
1. L'iniziativa legislativa regionale per l'istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 44 dello Statuto regionale.
2. Alle proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le norme di cui alla L.R. 5 settembre 1974, n. 23, nonché le norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, ciascun consiglio comunale o la maggioranza degli elettori residenti in comuni, frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della presente legge, possono fare richiesta adeguatamente motivata alla giunta regionale affinché promuova la procedura per la presentazione di una propria proposta di legge.
4. Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/1974. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione qualora alla richiesta venga dato corso secondo quanto previsto al comma 5.
5. La giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, nonchè la sua conformità al programma di riordinamento territoriale, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni. In caso contrario, la giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare.
Art. 9 - Pareri dei consigli comunali e provinciali
1. La proposta di legge di cui all'articolo 8, ritualmente presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.
2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente commissione del consiglio regionale, che la trasmette con propria relazione al consiglio stesso.
Art. 10 - Referendum consultivo
1. Il Consiglio regionale, dopo che la commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di cui all'articolo 8, delibera sulla indizione del referendum consultivo sulla proposta di legge.
2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1.
3. La data di effettuazione è fissata a norma dell'articolo 8, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 18.
4. La mancata pronuncia favorevole sul referendum comporta la decadenza della proposta di legge.
TITOLO V - Norme di organizzazione e sulla successione nei rapporti
Art. 11 - Rinnovo dei consigli comunali
1. Per il rinnovo dei consigli comunali, conseguente alla istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, si applicano le disposizioni delle leggi della Repubblica.
Art. 12 - Partecipazione e decentramento. I municipi
1. Lo statuto del comune di nuova istituzione ovvero del comune la cui circoscrizione risulti ampliata stabilisce disposizioni che assicurino alle collettività facenti parte dei comuni di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. La legge regionale istitutiva di nuovi comuni mediante la fusione di due o più comuni contermini prevede, ai sensi dell'articolo 12 della legge 142/1990, nei comuni di origine, l'istituzione di municipi aventi il compito di gestire i servizi di base, nonchè altre funzioni delegate dal comune di nuova istituzione, demandandone la effettiva costituzione e la relativa disciplina allo statuto comunale.
Art. 13 - Successione nei rapporti
1. Il comune di nuova istituzione ovvero il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio e alla popolazione appartenenti ai comuni d'origine o da questi sottratti.
2. E' altresì trasferito, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, tutto il personale ovvero una quota proporzionale del personale dei comuni d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.
3. Il comune la cui circoscrizione risulti ampliata adotta le modifiche statutarie che si rendano necessarie entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento. I regolamenti, gli strumenti urbanistici e i provvedimenti amministrativi dei comuni di origine restano in vigore per la parte di territorio interessata, in quanto compatibili con l'ordinamento del comune la cui circoscrizione risulti ampliata, sino a quando questo non provvede in merito.
4. Il comune di nuova istituzione delibera il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento.
TITOLO VI - Deleghe alle province
Art. 14 - Funzioni delegate
1. La provincia competente per territorio è delegata a provvedere, su richiesta motivata dei consigli comunali interessati:
a) alla adozione dei provvedimenti necessari alla regolazione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'articolo 13;
b) alla determinazione e rettifica dei confini comunali, ai sensi dell'articolo 15.
Art. 15 - Determinazione e rettifica dei confini
1. Qualora il confine fra due o più comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo, anche al fine di rimuovere disfunzioni operative nella gestione economica dei servizi. L'accordo è trasmesso alla provincia competente per territorio per l'adozione del relativo provvedimento conforme.
2. Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione e la rettifica è effettuata direttamente dalla provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri.
Art. 16 - Comunicazioni e provvedimenti sostitutivi
1. Le province devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli precedenti alla giunta regionale.
2. Le province devono adottare i provvedimenti di competenza, in base alla deleghe di cui al presente titolo, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione spettante ai comuni interessati. In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.
Art. 17 - Rapporti finanziari
1. Le spese sostenute dalle province in conseguenza dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.
2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale su richiesta e di concerto con la provincia interessata.
TITOLO VII - Promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni per la istituzione di nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 18 - Iniziativa per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. L'iniziativa di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, diretta alla istituzione di nuove province o al mutamento delle circoscrizioni provinciali, spetta rispettivamente, a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nella istituenda provincia ovvero a ciascuno dei comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente modificazione.
2. L'iniziativa deve conformarsi ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 142/1990 e deve altresì conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consigli stessi.
Art. 19 - Promozione dell'iniziativa comunale
1. La Regione, sulla base dei propri atti generali di programmazione, provvede, mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, ad indicare le aree in relazione alle quali, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibrio economico sociale e culturale del territorio regionale, è valutato opportuno l'esercizio, da parte dei comuni, dell'iniziativa di cui all'articolo 18.
2. La determinazione di cui al comma 1 può essere assunta anche nell'ambito della deliberazione sul
programma di riordinamento territoriale previsto dall'articolo 5 o in occasione dell'aggiornamento di questo.
3. L'indicazione regionale non comporta vincolo o limite per la libertà dei comuni di esercitare l'iniziativa per la istituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali.
Art. 20 - Coordinamento dell'iniziativa comunale
1. Le deliberazioni con le quali uno o più comuni abbiano esercitato l'iniziativa di cui all'articolo 18 sono trasmesse alla giunta regionale e da questa inviate agli altri comuni cui compete esprimersi per l'adesione all'iniziativa stessa e alle province interessate.
2. Le province e i comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa entro novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla giunta regionale ai sensi del comma 1.
Art. 21 - Parere della Regione
1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 20, l'iniziativa per la costituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali abbia conseguito l'adesione dei comuni e delle popolazioni interessate nella misura determinata dal comma 2 dell'articolo 18, la Regione esprime, entro novanta giorni, il proprio motivato parere mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.
2. La deliberazione del consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni e delle province, è trasmessa ai presidenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica.
Art. 22 - Norme finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Assegnazione di contributi decennali straordinari ai comuni per incentivarne la fusione".
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Assegnazione di contributi decennali aggiuntivi ai comuni per incentivarne l'unione".
3. Per fronteggiare le spese previste dall'articolo 17, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle province relative alla unione e fusione dei comuni".
4. La copertura delle spese autorizzate sarà assicurata mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali attribuite a titolo di ripartizione del fondo comune di cui alla legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 2
Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi
Art. 1 - Finalità
1. La Regione promuove il riordino territoriale e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni,
con specifico riguardo per quelli di minore dimensione demografica.
2. La Regione promuove, in particolare, le unioni e le fusioni di Comuni.
Art. 2 - Procedimento di approvazione del programma di riordino territoriale
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale approva il programma di riordino territoriale concordato con la Conferenza regionale delle autonomie.
2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
Art. 3 - Contenuto del programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale contiene:
a) gli indici generali di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico;
b) la ricognizione degli ambiti territoriali per la gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.
Costituiscono in ogni caso ambiti territoriali, ai fini del riordino, quelli delle unioni e delle Comunità montane;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari.
2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a tremila abitanti.
Art. 4 - Contributi finanziari
1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni di Comuni, concede:
a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
c) contributi straordinari per investimenti infra-strutturali relativi alla costituzione di unioni ed alle fusioni di Comuni;
d) contributi straordinari per spese correnti relative alla costituzione di unioni ed alle fusioni di Comuni.
2. Non sono corrisposti contributi alle unioni di Comuni comprese in tutto o in parte in una Comunità montana o con questa coincidenti.
3. I contributi sono graduati in rapporto alla minore dimensione demografica dei Comuni, nonché al numero ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.
4. I contributi ordinari sono concessi anche nel caso in cui la funzione o il servizio sia gestito in forma associata per conto di parte dei Comuni compresi nell'unione o nella Comunità montana.
5. I contributi straordinari per le fusioni sono pari almeno al doppio di quelli spettanti ad una unione in eguali condizioni.
Art. 5 - Supporto tecnico ed amministrativo
1. La Regione fornisce ai Comuni interessati il supporto tecnico ed amministrativo per le unioni e fusioni di Comuni e per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
Art. 6 - Priorità
1. I contributi annuali ordinari e straordinari ed il supporto tecnico e amministrativo sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:
a) fusioni di Comuni;
b) unioni di Comuni.
2. Il programma di riordino territoriale individua la quota dei contributi da destinare alle Comunità montane per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
3. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri contributi regionali assegnati alle Comunità montane per l'esercizio associato della stessa funzione o servizio.
Art. 7 - Disposizioni finanziarie
1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 1.032.913,80 per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4; di euro 103.291,38 per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per la somma di euro 516.456,90, mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.02 del bilancio di previsione per l'anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 1, elenco 2 per euro 260.000,00 e alla partita 5, elenco 2 per euro 256.456,90; per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 2002/2004 nell'UPB 2.08.02 proiezione per l'anno 2003 di cui alla partita 5, elenco 2;
b) per la somma di euro 51.645,69, mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 31/2001, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione per l'anno 2002, accantonamento di cui alla partita 5, elenco 1, per la somma di euro 51.645,69 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 2002/2004 nell'UPB 2.08.01 proiezione per l'anno 2003 di cui alla partita 5, elenco 1.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nella relativa UPB a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 del bilancio di previsione per l'anno 2002 sono ridotti rispettivamente di euro 51.645,69 ed euro 516.456,90.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo I - Comune
Art. 13. Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Art. 15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Art. 16. Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
Articolo 15
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Art. 16 Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
Art. 17 Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Finanziaria 2008
Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le vigenti disposizioni sul patto di stabilità. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune. I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
COSTITUZIONE ITALIANA
Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [cfr. art. 70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [cfr. art. 3]. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.