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COMUNE UNICO DELLA MEDIA VALLE DEL CESANO

Blog a cura di fusiamoci - associazione per la promozione del comune unico della media valle del Cesano, frutto della fusione dei comuni di Fratte Rosa, Mondavio e San Lorenzo in Campo


Dati dopo la fusione
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FUSIAMOCI

Art.1) L’Associazione ha come finalità la promozione del comune unico della media valle del Cesano conseguente alla fusione dei comuni di Fratte Rosa, Mondavio e San Lorenzo in Campo.
Per perseguire questo scopo si propone di:
· sensibilizzare l’opinione pubblica alla necessità del superamento dell’attuale divisione amministrativa, anche avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti dagli Statuti Comunali;
· approfondire lo studio delle problematiche e delle possibili soluzioni nel contesto di una gestione amministrativa unificata;
· stimolare l’ideazione di progetti amministrativi innovativi;
· promuovere ed organizzare eventi, convegni e studi.
Art.2) L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale
Art.3) l'Associazione è insindacabilmente apartitica: l'esercizio e la manifestazione della appartenenza politica degli iscritti dovrà avvenire in altre e separate sedi;
Art.4) La qualità di Socio si acquista con l’accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo e non è sottoposta a requisiti a condizione che gli iscritti accettino gli scopi fondamentali dell’Associazione. I soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione e il dovere di prestare la propria attività in modo gratuito. Hanno inoltre il diritto e il dovere di partecipare e votare nell’ambito dell’Assemblea dei Soci per l’adozione degli atti di competenza.
Art.5) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il successivo 28 Febbraio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.
Art.6) Sono organi dell’Associazione:
o Assemblea dei Soci;
o Presidente
o Segretario
o Tesoriere
o Consiglio direttivo;
Tutte le cariche dell’associazione sono ricoperte a titolo assolutamente gratuito.
Art.7) L’Assemblea è costituita dai soci, regolarmente iscritti da almeno tre mesi e può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente con avvisi diffusi attraverso i mass-media locali e attraverso internet (su web e a mezzo mailing-list), o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei soci regolarmente iscritti e comunque almeno una volta all’anno su convocazione del presidente.
Per la modifica dello Statuto la convocazione avverrà con avviso scritto che perverrà al destinatario almeno sette giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.
E’ validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati aventi il diritto di parteciparvi ed in seconda convocazione dai presenti e delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo le maggioranze qualificate come previste dall’atto costitutivo e dal presente Statuto.
E’ convocata in via straordinaria per deliberare su questioni indifferibili ed urgenti in relazione allo scopo perseguito dall’Associazione.
L’Assemblea definisce il programma delle attività, delibera sul bilancio consuntivo, sull’ammontare della quota associativa e vota per eleggere direttamente le cariche sociali.
Art.8) Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e nei contesti istituzionali. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte da un delegato da lui designato senza formalità scelto tra i componenti del consiglio direttivo. Il Presidente dell’Associazione ha potere di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali.
Art.9) Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri eletti dall’Assemblea con votazione separata per la carica di Presidente e di Consigliere. Ciascun socio elettore potrà esprimere una preferenze per ogni votazione. In caso di parità di voti è eletto il più anziano. Il consiglio nominerà al suo interno il segretario e il tesoriere.
Art.10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quelli riservati all’Assemblea dei Soci.
Art.11) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e degli altri organi sociali se richiesto; collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività istituzionali.
Art.12) Il Tesoriere riceve i contributi dei soci controllandone la regolarità. Tiene in appositi registri il conto delle entrate e delle spese.
Art.13) I soci sono tenuti al versamento di contributi per sostenere l’attività dell’Associazione:
· euro 10,00 per i soci ordinari
· euro 25,00 per i soci sostenitori
· euro 100,00 per le associazioni e i comitati
· euro 250,00 per gli enti locali territoriali
Art.14) Eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei due terzi.
Tutte le cariche elettive durano un biennio. Gli organi continuano a svolgere legittimamente le loro funzioni sino al completo rinnovo delle cariche al fine di assicurare la funzionalità e la regolarità dell’associazione;
Art.15) Nell’Assemblea dei Soci e nelle adunate del Consiglio Direttivo non potrà essere trattato nessun argomento attinente l’attività svolta dalle Amministrazioni locali se non per fatti strettamente legati ai fini perseguiti dall’associazione. L’associazione non potrà esprimere giudizi di merito sull’attività svolta da amministratori locali, da membri di istituzioni o enti, o personalità politiche in genere se non per fatti strettamente legati ai fini perseguiti dall’associazione;
Art.16) I soci che in nome e per conto dell’Associazione contravvengo ripetutamente all’obbligo previsto dall’articolo quindici sono sanzionati in primis con un richiamo scritto del consiglio e perdurando il comportamento scorretto con l’espulsione dall’Associazione.
Art.17) L’appartenenza all’Associazione è incompatibile con qualsiasi carica in: amministrazioni locali, enti pubblici e posizione di vertice in partiti o associazioni di partito (segretario, coordinatore, ecc). E’ altresì incompatibile con le candidature ad elezioni amministrative e politiche.
Art.18) I soci che intendono candidarsi alle elezioni amministrative, politiche o per cariche ai vertici di partiti e associazioni di partito sono sospesi dall’Associazione sino alle votazioni se non sono eletti e sino alla scadenza del mandato se sono eletti.
Art.19) L’Associazione potrà accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Letto confermato è sottoscritto addì cinque agosto duemilanove nel territorio dei comuni di Fratte Rosa, Mondavio e San Lorenzo in Campo.

MANIFESTO

Proponiamo un progetto nuovo che mira al cambiamento e alla crescita mediante la fusione di tre comuni dalle grandi potenzialità. Ricchi di storia, cultura e tradizioni, i comuni di Mondavio, Fratterosa e San Lorenzo in Campo potrebbero unirsi per trasformare quelli che ora sono sogni e idee difficili da realizzare in fatti e obiettivi più semplici da raggiungere. Puntiamo all’unione per ottenere la forza.
Maggiore forza economica, finanziaria e gestionale:

UNITI per ridurre i costi e le spese.
Un comune più grande otterrebbe maggiori finanziamenti e contributi statali per fornire servizi migliori alla comunità e soddisfare i bisogni dei cittadini, evitando dispersione di soldi e risorse.
Maggiore forza politica:

UNITI per far sentire la propria voce.
Un comune più grande avrebbe un maggiore potere rappresentativo, essendo composto da un numero più alto di persone che andrebbero a formare un gruppo politico più forte. In questo modo il nuovo comune avrebbe maggiore potere decisionale e più possibilità di vedere approvate le proprie richieste.
Maggiore ricchezza culturale e sociale:

UNITI nel fornire attività ricreative, educative, di spettacolo.
Un comune formato da un numero più alto di persone opererebbe meglio per garantire ai suoi abitanti attività culturali e strutture educative, sportive e ricreative, indispensabili per crescere e vivere in un ambiente sano e ben sviluppato.
Migliore pianificazione:

UNITI nel gestire il territorio
Un comune più grande potrebbe destinare le singole porzioni di territorio agli usi più compatibili alla natura del territorio stesso: zone produttive concentrate, zone con vocazione turistica salvaguardate da elementi di disturbo, zone agricole non contaminate da fattori inquinanti esterni come industrie nocive e discariche. Il nuovo comune potrebbe quindi programmare meglio lo sviluppo economico.
UNITI per diventare l’ottavo comune della provincia di Pesaro e Urbino!

“La speranza è un rischio da correre ….” Geoges Bernanos